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Codice: EL1035 | Prezzo: 280,00 €
Codice: EL1021 | Prezzo: 490,00 €
Codice: EL1022 | Prezzo: 290,00 €
Codice: EL1023 | Prezzo: 320,00 €
Codice: EL1024 | Prezzo: 110,00 €
Codice: EL1025 | Prezzo: 70,00 €
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Codice: EL1030 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL1031 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL1032 | Prezzo: 110,00 €
Codice: EL1033 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL1034 | Prezzo: 70,00 €
Codice: EL1000 | Prezzo: 90,00 €
Codice: EL1008 | Prezzo: 70,00 €
Corsi: 1 - 17 su 17
Nell’ambito della normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro, una delle figure più importanti è l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Secondo quanto riportato nell'articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. o D. Lgs. 81/08) l'RSPP è la persona in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro che viene designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 32 D.Lgs. 81/08).
Il ruolo di RSPP può essere svolto direttamente anche dal Datore di lavoro, nei casi definiti dall'art 34 del D. Lgs. 81/08:
In tutti gli altri casi, il datore di lavoro deve nominare un RSPP fra i suoi dipendenti, oppure affidarsi a un consulente esterno.
Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP per consulenti esterni o dipendenti interni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
L'RSPP (indipendentemente dal fatto che sia il datore di lavoro, un lavoratore interno oppure un consulente esterno) deve essere sempre debitamente formato e aggiornato sulla sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro deve impegnarsi a produrre, a richiesta degli organi preposti al controllo, tutta la documentazione che certifichi la sua preparazione e attestare quindi che sia in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui al già citato articolo 2 D. Lgs. 81/08.
L'ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una figura della sicurezza che ha il compito di aiutare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell’azienda, le principali delle quali sono l’individuazione dei fattori di rischio; l’elaborazione delle misure preventive, protettive e di controllo; l’elaborazione delle procedure di sicurezza.
Coordinato dal RSPP, l'Addetto al servizio di prevenzione e protezione si occupa quindi di svolgere una serie di compiti finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori.
L'ASPP può essere interno o esterno all'azienda e il numero di soggetti incaricati a ricoprire questo ruolo varia in relazione alle esigenze e alle dimensioni dell'azienda, in quanto devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda. L'utilizzo di ASPP esterni è obbligatorio quando all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva non ci sono soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
L'incarico di ASPP è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L'ASPP deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I contenuti dei corsi di formazione per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e per ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e modificati dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017 e si compongono dei seguenti moduli:
Non è possibile assumere il ruolo di RSPP se prima non sono terminati tutti i corsi A + B + C, oppure non dimostrati gli esoneri (ad esempio i laureati in ingegneria, a seconda delle classi di laurea, godono di esoneri per moduli A e B e devono eventualmente svolgere solo il modulo C. Controllare al proprio Ordine professionale se la laurea gode di esenzione).
La mancata nomina dell’RSPP è contemplata nell’allegato I del Testo Unico sicurezza come violazione ritenuta grave che, se reiterata, possono portare alla sospensione dell’attività. In caso di assenza di nomina dell’RSPP o di RSPP scaduto dal ruolo per mancanza di aggiornamento, le sanzioni previste dalla normativa per il datore di lavoro e il dirigente consistono nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
L'Accordo Stato-Regioni del luglio 2016 indica anche la tipologia di corso di aggiornamento sia per i Responsabili RSPP, sia per gli Addetti ASPP del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per gli RSPP è richiesta la frequenza di un corso di aggiornamento di 40 ore per RSPP valido per tutti i settori aziendali da effettuarsi con periodicità quinquennale e che può essere effettuato anche in modalità eLearning.
Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale obbligatorio è costituito da un corso di aggiornamento ASPP della durata minima di 20 ore valido per tutti i settori di attività e fruibile anche in modalità eLearning (in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).
Questi corsi forniscono ai Responsabili RSPP e agli Addetti ASPP del Servizio di Prevenzione e Protezione l'aggiornamento sulle tematiche della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le novità della normativa vigente.
In particolare, i contenuti di questo corso affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.
I corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP possono essere svolti nella loro interezza come credito totale, o possono essere costituiti da corsi e altre iniziative di formazione di durate frazionali, la cui somma deve però sempre corrispondere nel quin0quennio alle richieste di legge per le specifiche figure.
Questi aggiornamenti per RSPP e ASPP, se erogati ai sensi dell'Accordo Stato Regioni luglio 2016, valgono anche come credito formativo per la figura del Coordinatore di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione e come credito parziale per l'aggiornamento della figura del Docente Formatore.
Sia per gli RSPP. sia per gli ASPP, il quinquennio di validità dell’aggiornamento obbligatorio decorre dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conseguimento della laurea in una delle classi di esenzione previste dal Testo Unico.
Nel caso in cui un RSPP o ASPP non riesca a completare entro 5 anni l’aggiornamento della propria formazione, perde i requisiti e quindi non può più svolgere nel ruolo.
Ricordiamo che per i professionisti e i lavoratori autonomi i costi dei corsi di formazione e di aggiornamento per RSPP e ASPP godono della piena deducibilità fiscale (art. 9 L. 81/2017).