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Codice: EL0326.22 | Prezzo: 195,00 €
Codice: EL0326U.07 | Prezzo: 195,00 €
Codice: ELAI02.05 | Prezzo: 190,00 €
Corsi: 1 - 3 su 3
Nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008, il dirigente per la sicurezza è definito come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa".
Nello specifico, il dirigente per la sicurezza è una figura di garanzia che affianca il datore di lavoro nei compiti di implementazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro rendendo operative le direttive del datore, organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
Dato che il dirigente per la sicurezza può avere obblighi di natura organizzativa e gestionale, è opportuno che sia formalmente delegato dal datore di lavoro con atto scritto recante data certa, dove sia ben evidenziato che il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e dove vengono espressamente attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, anche dotandolo di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Tale delega deve essere accettata dal delegato per iscritto e deve esserne data adeguata e tempestiva pubblicità all'interno dell'azienda. Comunque, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Naturalmente, rimangono esclusi dalla delega tutti gli obblighi del datore di lavoro che il decreto 81/08 definisce esplicitamente come non delegabili (la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Per il Dirigente per la sicurezza l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 - prevede uno specifico corso di formazione per dirigente della durata minima di 16 ore con scadenza quinquennale che sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori.
I contenuti del corso per dirigente per la sicurezza prevedono quattro moduli didattici (Modulo 1 Giuridico - normativo; Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza; Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi; Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) che forniscono al dirigente le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro, illustrano la normativa sull'igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenziano i compiti e le responsabilità del dirigente all'interno del sistema di gestione della sicurezza.
Questo corso di formazione per dirigenti può essere svolto in modalità eLearning ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
L'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai dirigenti per la sicurezza, l'obbligo di svolgere un corso di aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo modalità e contenuti didattici specificati nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che prevedono l'aggiornamento e l'approfondimento delle seguenti tematiche:
Il corso di aggiornamento per il dirigente deve quindi adeguare le conoscenze necessarie per continuare a svolgere l’incarico di dirigente per la sicurezza ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/2008.
La mancata formazione del Dirigente rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e l’emissione di sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente consistenti in arresto da due a quattro mesi o in ammenda da 1.200 a 5.200 euro.