Cambia la Categoria
Seleziona la Sottocategoria
Codice: EL0926 | Prezzo: 25,00 €
Codice: EL0860.02 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL0922 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL0708.04 | Prezzo: 100,00 €
Codice: ELAI08.02 | Prezzo: 75,00 €
Codice: ELAI07 | Prezzo: 75,00 €
Codice: EL0328.10 | Prezzo: 90,00 €
Codice: EL0990 | Prezzo: 100,00 €
Corsi: 1 - 8 su 8
Il preposto è una persona che, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Praticamente, il preposto è una figura che fa parte del sistema di prevenzione e protezione dai rischi in azienda e che ha, come ruolo primario, quello di vigilare sui lavoratori e controllare che le direttive del datore di lavoro in termini di sicurezza e salute sul lavoro siano rispettate.
Sembrano molti e gravosi gli obblighi che un preposto è tenuto a rispettare, però se eseguiti alla lettera sono vitali al corretto funzionamento del processo di prevenzione e protezione e vitali per la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
Per la figura di preposto per la sicurezza, non è necessaria una nomina diretta e formale da parte del datore di lavoro (come deve essere fatto per gli addetti alle emergenze), ma è la mansione - o, meglio, il ruolo lavorativo ricoperto da una persona in un determinato momento - a fare di lui un preposto. Chi ha un ruolo di responsabilità all’interno di un’attività lavorativa è già di per sé un preposto e non si può rifiutare di esserlo perché è il proprio ruolo che lo rende tale (articolo 299 del D. Lgs. 81/2008). In genere, la figura del preposto è individuata nei capi-squadra, capi-reparto, capi-officina, capi-sala, eccetera, in quanto spetta a loro il compito di sovrintendere e vigilare sulla squadra, sul reparto, sull'officina o sulla sala.
Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto per i preposti l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Si tratta di una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella per i lavoratori, quindi il preposto dovrà aver già svolto la formazione per lavoratori generale e specifica per la tipologia di rischio della sua impresa. Il corso di formazione per preposto deve avere una durata minima di 8 ore, comune a tutte le macro-categorie di rischio aziendale. L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede che i punti da 1 a 5 siano erogabili anche in modalità e-learning, i punti da 6 a 8 del modulo sono da svolgere con una formazione in presenza.
Il corso deve fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente che li mettano in condizione di svolgere correttamente i compiti esercitati.
Dopo aver frequentato il corso base, il Preposto deve svolgere un aggiornamento periodico quinquennale in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 della durata di 6 ore con contenuti in conformità a quanto previsto dall'Accordo: