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Corsi: 1 - 31 su 31
Il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
Come indicato dal D.Lgs. 81/2008, le aziende devono garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al quale va garantita da parte dal datore di lavoro sia la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, sia l'accesso a informazioni e attività correlate alla gestione della sicurezza sul lavoro aziendale.
L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui si svolge l'attività lavorativa.
L’RLS, una volta eletto, deve quindi seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici; non può essere inferiore a quella prevista per i lavoratori, è particolare ed aggiuntiva rispetto a questa e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.
Il corso di formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinato dall'articolo 37 comma 11 del Decreto legislativo 81/2008 in cui è specificato che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha specificato che la formazione base per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza. La modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro che intende svolgere la formazione per RLS in modalità e-learning deve quindi preventivamente verificare se tali corsi sono previsti, non previsti o espressamente vietati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda.
Oltre alla formazione di base, ogni RLS deve svolgere un aggiornamento annuale sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I contenuti dei corsi di aggiornamento per RLS fanno riferimento al comma 11 del medesimo art. 37 D. Lgs. 81/08, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.
Il corso di aggiornamento per RLS non è obbligatorio per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi.
Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati dall’azienda e resta in carica per 3 anni. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori eleggono il Rappresentante per la sicurezza all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dispone di questi organismi, il Rappresentante viene scelto tra i lavoratori tramite votazione.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS debba avvenire in un’unica giornata per tutta la nazione, più esattamente durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, all'interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Una volta nominato l’RLS, il datore di lavoro (secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) ha il compito di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS.
L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS:
Il numero dei rappresentanti può però risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti.
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutte le altre figure della sicurezza come fiduciario dei lavoratori per conto dei quali: sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene); partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall'individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione); agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni. Più nello specifico, le caratteristiche più importanti dell'attività dell'RLS sono:
Altra figura di particolare importanza all'interno delle rappresentanze dei lavoratori è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all'interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione dell'RLST sono differenti rispetto a quelle del RLS, in quanto sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSP), definito nell’art.49 del Testo Unico D.Lgs. 81 RLSP, è presente in tutte quelle realtà aziendali che si creano quando una serie di aziende o cantieri si trovano ad operare nello stesso contesto, ad esempio, nei porti che sono sede di autorità portuale o marittima individuata con decreto dei Ministri del lavoro e dei trasporti; nei centri intermodali di trasporto; negli impianti siderurgici; nei cantieri nei quali lavorano più di trentamila uomini-giorno; nei contesti produttivi in cui operano moltissimi lavoratori simultaneamente, tanto da causare delle interferenze tra le aziende presenti.