Tutti i corsi hanno programmi e contenuti conformi a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. Alcuni corsi forniscono anche credito formativo parziale o totale per l'aggiornamento obbligatorio del Docente Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di Coordinatore per la sicurezza.
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La formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro attraverso la metodologia "e-learning" è disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016. Negli Accordi sono definiti i criteri e le condizioni che consentono l'utilizzo di questa metodologia ed è indicato per quali corsi ne è permesso l'utilizzo.
Alcune tipologie di corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono la richiesta da parte del Datore di Lavoro di una collaborazione con l'organismo paritetico di riferimento per tipologia di contratto e di settore d'attività.
Tutti i corsi sono erogati in modalità eLearning dalla piattaforma DynDevice LMS, conforme ai requisiti richiesti dall'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 e con il monitoraggio continuo del processo formativo.
I docenti dei corsi hanno formazione e competenze adeguate alle conoscenze proposte dal corso ed esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Per professionisti e lavoratori autonomi i costi dei corsi godono della piena deducibilità fiscale (art.9 L.81/2017).
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La sicurezza sul lavoro (abbreviata in SSL) è la condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali. La Sicurezza sul lavoro riguarda l'insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire al meglio la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo gli infortuni e le malattie professionali procurate dall'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa.
Significa contribuire alla formazione equilibrata del lavoratore, consapevole della propria responsabilità individuale nel rapporto con se stesso, con gli altri e con l’ambiente.
Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno "Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)". Questa definizione è stata ripresa dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 81/08, che definisce la salute come uno "stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità.".
La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal "D. Lgs. 106/2009". Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (come il D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.
L’art. 2087 del Codice Civile obbliga il datore di lavoro ad “adottare nell'esercizio dell’imprese le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il servizio di prevenzione e protezione (SSP) - previsto dal Testo Unico - è costituito da persone, sistemi e mezzi, esterni o interni che hanno l’obiettivo di fare prevenzione e proteggere dai rischi.
La cultura della prevenzione è un'attitudine che si crea, innanzitutto, con la formazione e l'informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche attori attivi: devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro e della propria specifica mansione, dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e alle attività di prevenzione.
La valutazione dei rischi è un'attività che riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolar”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, che deve contenere:
La sorveglianza sanitaria è una vigilanza finalizzata a valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche cui è destinato. Gli accertamenti possono essere preventivi, periodici o legati a particolari eventi (cambio di mansione, oppure, periodi di malattia superiori a 60 giorni consecutivi). Al termine degli accertamenti e in base al loro esito, spetta al medico competente decidere sull’idoneità stessa. In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Ai fini della sicurezza sul lavoro, per datore di lavoro si intende chiunque sia al vertice dell’organizzazione del lavoro e dell’attività produttiva, a prescindere da qualsiasi forma di investitura formale.
Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; e l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.
Il responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è la figura che si occupa di mettere in atto le iniziative promosse dal Servizio di Prevenzione e protezione e descritte nel documento di valutazione dei rischi. Tipicamente, queste attivitò sono:
Il responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è la figura che si occupa di mettere in atto le iniziative promosse dal Servizio di Prevenzione e protezione e descritte nel documento di valutazione dei rischi. Tipicamente, queste attività sono:
Il dirigente per la sicurezza è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008). Il dirigente per la sicurezza affianca il datore di lavoro nei compiti di implementazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro rendendo operative le sue direttive, organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
Il docente formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro è una figura in grado di programmare, gestire e svolgere i corsi di formazione per la sicurezza per qualsiasi tipologia di azienda e per tutte le figure della sicurezza: Datore, dirigente, preposto, RLS, ASPP, lavoratore. I criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro sono definiti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". Si tratta di un prerequisito e di una serie di requisiti specifici. Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto.
Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone le corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, con o senza investitura formale del datore di lavoro. Praticamente, il preposto è la figura che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo anche quando quest’ultimo non può garantire la sua presenza costante durante le fasi di lavoro. L’incarico del preposto deve essere formalizzato da parte del datore di lavoro, anche a livello contrattuale, specificando la natura dell’incarico e l’ambito dei poteri gerarchici e funzionali.
Il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 D. Lgs. 81/2008). Il RLS deve avere sia la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, sia l'accesso a informazioni e attività correlate alla gestione della sicurezza sul lavoro aziendale.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell’azienda. A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati dal Datore di Lavoro uno o più. Anche se non espressamente previsto dalla normativa, dato che è il datore di lavoro che organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, la nomina dell'ASPP (o degli ASPP) rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.