Per diventare formatore della sicurezza sul lavoro, è necessario possedere determinati requisiti qualificanti, tra cui la partecipazione a specifici corsi per formatori e/o precedente esperienza come docente sulla sicurezza.
La normativa di riferimento per la qualificazione dei docenti sulla sicurezza sul lavoro è costituita da:
In questo articolo, illustreremo:
I criteri per la qualificazione del docente - formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro sono definiti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".
Nello specifico, si considera qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito) e di almeno uno dei criteri indicati nel decreto.
Il prerequisito non è richiesto ai datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione ai loro lavoratori e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.
E ora vediamo i criteri specifici indicati nel decreto.
Aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.
Il secondo criterio integra due sotto-criteri:
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.
Ciò significa che possono svolgere l’attività di formatori solo coloro che sono contemporaneamente in possesso di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore, che viene certificata attraverso la frequenza di specifici corsi:
Questi corsi forniscono ai partecipanti una cornice teorica di riferimento entro cui agire‐sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti produttivi. I corsi, inoltre, permettono di acquisire conoscenze e di comprendere gli argomenti proposti dal programma, sviluppare le capacità richieste per l’attività di docente e di formatore e di qualificarsi come formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto Min. Lavoro 6 marzo 2013.
Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi sulla salute e sicurezza nei diversi contesti produttivi. La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti con cadenza triennale.
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Chi possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale.
Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18 marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell’avvenuta “qualificazione”.
I criteri sopra esposti non riguardano i formatori-docenti di corsi specifici del settore edile per la figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (ad esempio: addetti all'antincendio, all'emergenza, al primo soccorso, eccetera).
Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare una aggiornamento professionale con cadenza triennale della durata di 24 ore per ognuna delle tre aree tematiche: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati alla data di entrata in vigore del Decreto, oppure da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.
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01/04/2021