Il Decreto Legislativo 146/2021 e il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 hanno stabilito nuove regole in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, introducendo importanti novità per la formazione delle seguenti figure:
In questo articolo illustreremo nel dettaglio le nuove regole in vigore dal 2022, chiarendo anche le modalità di attuazione in questo periodo di transizione.
La prima novità riguarda l’estensione dell’obbligo formativo anche al datore di lavoro, che dovrà quindi ricevere un’adeguata e specifica formazione sui temi di salute e sicurezza (Decreto Legislativo 146/2021).
La durata e i contenuti dei corsi per datori di lavoro saranno stabiliti entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino all'emanazione del nuovo Accordo, continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti.
Per quanto riguarda il preposto, il Decreto Legislativo 146/2021 stabilisce che i corsi di formazione debbano essere svolti interamente con modalità in presenza e che l’aggiornamento della formazione debba avvenire con periodicità biennale (e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi).
Anche in questo caso, però, fino all'emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni (previsto entro il 30 giugno 2022) continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti secondo cui:
Per quanto riguarda i dirigenti, l’attuale normativa (D. Lgs. 81/08) già prevedeva obblighi formativi a loro carico e forniva indicazioni specifiche in merito ai contenuti della loro formazione.
Oggi, invece, il Decreto Legislativo 146/2021 prevede che i contenuti dei corsi per dirigenti vengano stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni atteso entro il 30 giugno 2022.
Ne consegue che, in attesa del nuovo accordo, i dirigenti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011.
L’ultima novità riguarda la formazione degli addetti antincendio. In questo caso, il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha modificato la tradizionale suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
e ha modificato sia la durata dei corsi che le modalità di erogazione.
Aziende di Livello 1
Aziende di Livello 2
Aziende di Livello 3
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei corsi, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula). Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso).
Per ulteriori approfondimenti, leggi anche “Che corsi di formazione dovranno svolgere gli Addetti Antincendio dal 4 ottobre 2022 per poter svolgere il proprio ruolo?”.
22/02/2022