Con modalità e-learning si fa riferimento ad un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online
In questo articolo, illustreremo:
L’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, prevede di favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
L’Accordo precisa che la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza è da ritenersi valida solo se “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva” e riporta una tabella con indicazioni sulla possibilità di utilizzo dell’e-learning.
Questi, in breve, i corsi ammessi:
Senza dimenticare, con riferimento a quanto contenuto in altre normative, il possibile utilizzo della modalità e-learning per alcune parti della formazione degli operatori addetti all'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro o l’utilizzo dell’e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) in ambito sanitario.
È poi in via di definizione l'erogabilità della formazione in modalità e-learning per:
Infine, la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può anche essere erogata a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.
Su come debba essere poi predisposta una formazione in modalità e-learning si può fare poi riferimento all'Allegato II dell’Accordo del 2016 relativo ai requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning. Allegato che segnala i vari profili di competenze (responsabile/coordinatore del corso, tutor, sviluppatore della piattaforma, …), la documentazione da erogare e i requisiti qualitativi necessari.
Si indica, ad esempio, che il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare:
E ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
In definitiva, la normativa ha fornito non solo nuovi strumenti di riordino della formazione in e-learning, ma anche veri e propri requisiti qualitativi per trasformare la formazione online, laddove progettata e costruita con contenuti adeguati ai rischi da prevenire, in una formazione interattiva, rigorosa nella sua somministrazione e adattabile alle esigenze di aziende e lavoratori.
Naturalmente, tutti i nostri corsi rispondono perfettamente a queste richieste normative.
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