Sembra banale ma spesso, per abitudine, possiamo essere portati a non considerare con la necessaria attenzione la segnaletica. La segnaletica di sicurezza è invece sempre un promemoria, una indicazione che ci aiuta a ricordare le misure di prevenzione e protezione necessarie in quel particolare luogo [1]: non dobbiamo quindi mai abituarci alla sua presenza. Non solo, il rispetto della segnaletica è sempre un obbligo, lo indica espressamente la legge, prevedendo anche delle sanzioni per chi non la rispetta [2].
La segnaletica di sicurezza utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Anche per la segnaletica, come per ogni altra misura di prevenzione, è necessaria una formazione adeguata [3, in particolare sotto forma di istruzioni precise sui comportamenti generali e specifici da seguire, soprattutto nel caso di utilizzo di simboli, gesti o parole chiave che potrebbero essere non immediatamente comprensibili.
La segnaletica è quindi parte integrante delle misure di prevenzione e protezione stabilite nei luoghi di lavoro e deve essere prevista quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altre misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva [4]. Quindi la segnaletica non può essere utilizzata al posto delle più efficaci misure di prevenzione o riduzione dei rischi.
Ma quando c’è, la segnaletica ci permette di conoscere e di porre attenzione a rischi di cui potremmo non percepire esattamente l’entità.
Abbiamo già detto della diversa percezione dei rischi che ognuno di noi ha e come questa può portarci alla sottovalutazione di un rischio. La segnaletica, invece, ci avverte anche dei rischi meno evidenti o poco visibili, pensate ai segnali che avvertono della possibile presenza di atmosfere esplosive, oppure ci avverte dei rischi in cui il pericolo può essere non immediato, come i segnali che avvertono del possibile pericolo di sostanze radioattive o dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per l’udito.
[1] Articolo 162, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 [2] Articolo 20, comma 2, lettera b), Decreto Legislativo n. 81 del 2008 [3] Articolo 164, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 [4] Articolo 163, comma 1, Decreto Legislativo n. 81 del 2008