Il Decreto Legislativo 81 del 2008 è la norma che disciplina attualmente la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Questa norma rappresenta il risultato di una continua evoluzione della normativa precedente che ha avuto origine nella direttiva europea n. 391 del 1989, recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 626 del 1994, in cui, per la prima volta, è stato posto l’accento sulla gestione della sicurezza mettendo al centro della prevenzione l'impegno coordinato di tutti, dal datore di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori [1]. Ogni lavoratore non è più considerato soltanto come destinatario delle norme di sicurezza, come avveniva nella normativa degli anni ‘50, ma ne diventa un soggetto attivo e propositivo.
Ma per diventare protagonisti della sicurezza ed evitare i pericoli nei luoghi di lavoro è innanzitutto necessario conoscerli. Sembra una banalità ma se non conosco i pericoli presenti in azienda non potrò mai sconfiggerli! Solo prendendone coscienza, posso concepire e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione da questi pericoli sapendo quali sono i comportamenti più corretti ed efficaci per evitare infortuni o conseguenze dannose per la nostra salute. Questo è il compito che la legge [2] attribuisce al datore di lavoro, che ha quindi l’obbligo [3] di valutare i pericoli in azienda e tutelare i lavoratori attraverso misure di prevenzione e protezione.
Rischio e pericolo non hanno lo stesso significato. Con “pericolo” si intende la proprietà di una macchina, di una sostanza o di una lavorazione di causare un danno, con “rischio” si intende la possibilità che questa causa, nelle condizioni di impiego o di esposizione dei lavoratori, raggiunga un livello potenziale di danno. Semplificando potremmo dire: il pericolo è tutto ciò che può causare un danno, il rischio è la probabilità che si verifichi il danno. Come esempio pratico potremmo pensare al rifornimento con un combustibile di un velivolo: è sicuramente un pericolo, ma potrebbe non essere un rischio. Se è infatti il combustibile è ben protetto, e nessun innesco lo può raggiungere (una fiamma o una scintilla), rimane inoffensivo. Invece, anche una semplice bottiglia di un prodotto infiammabile come un solvente, può essere un rischio anche molto elevato, se è abbandonato senza le dovute attenzioni, magari vicino a una saldatrice o a un’altra fonte di calore.
Il datore di lavoro, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione e i suoi responsabili (RSPP) e con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dovrà quindi effettuare un valutazione dei rischi cercando tutti i possibili pericoli presenti in azienda, valutando come questi pericoli si possono trasformare in rischi e individuando quali lavoratori, possono subire conseguenze da questi rischi, considerando anche la possibile presenza di dipendenti di altre aziende o di altre persone, ad esempio dei visitatori. Successivamente individuerà le necessarie misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo [4].
Ognuno di noi vede in modo diverso le cose che ci stanno intorno, quindi anche i pericoli. Ma in un luogo di lavoro questa visione diversa delle cose può essere un rischio: un infortunio sul lavoro può infatti essere causato da un errore nella percezione del pericolo che si ha di fronte. L’unica soluzione per evitare questo è un’adeguata formazione e addestramento: ci danno un insieme di conoscenze e capacità che ci permettono di comportarci in modo appropriato rispetto al lavoro da fare, ci permettono di vedere correttamente e di percepire i rischi, quindi di prevenirli.
Ma bisogna anche fare attenzione all’abitudine: all’inizio di un nuovo lavoro facciamo molta attenzione e notevoli sforzi per imparare e per conoscere i rischi, poi, una volta che conosciamo il nostro lavoro, tutto diventa più semplice. Ci abituiamo a quello che vediamo ogni giorno, ci sentiamo sicuri nell'ambiente conosciuto, l’attenzione si abbassa e possiamo non accorgerci dei rischi. I pericoli sono, per così dire, annebbiati dal senso di sicurezza.
È in questo modo che la sottovalutazione dei rischi porta a comportamenti che possono essere fonte di pericolo anche nelle attività e nei luoghi di lavoro comunemente considerati sicuri.
[1] Cosi come definiti dall’articolo 2 del Decreto legislativo n. 81/2008 [2] Articolo 17, Decreto Legislativo n. 81 del 2008 [3] Articolo 2087, Codice Civile [4] Articolo 15, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo n. 81 del 2008